[1]ARTICOLO VI Emendamenti

[2]Le procedure enunciate all'Articolo VIII della Convenzione si applicano agli emendamenti al presente Protocollo, rimanendo inteso che:

  • a)i riferimenti di questo articolo alla Convenzione ed ai Governi contraenti si intendono rispettivamente come riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti al presente Protocollo;
  • b)gli emendamenti agli articoli ed all'Annesso al presente Protocollo sono adottati e messi in vigore in conformita' con la procedura applicabile agli emendamenti agli articoli della Convenzione o al capitolo I dell'Annesso della Convenzione;
  • c)gli emendamenti all'appendice dell'Annesso al presente Protocollo possono essere adottati e messi in vigore in conformita' con la procedura applicabile agli emendamenti all'Annesso della Convenzione, ad eccezione del capitolo I.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;343~protocollo-artvi · fonte del testo