Le disposizioni dell'articolo 6 non escludono la facolta' di ciascuno dei due Stati di far eseguire da propri agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie che si riferiscono all'assunzione di dichiarazioni dei loro cittadini. In caso di dubbio, la nazionalita' della persona di cui si deve ricevere la dichiarazione sara' determinata in conformita' alla legge dello Stato in cui deve essere espletata la commissione rogatoria.

Testo vigente dal 27 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;342~art7 · fonte del testo