(1) Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale nonche' le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali rogatorie possono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dello altro Stato. Le commissioni rogatorio devono essere dirette alla pretura (Bezirksgericht) competente del luogo in cui la commissione devo essere eseguita. (2) Le commissioni rogatorie e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatte nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente.

Testo vigente dal 27 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-02;342~art6 · fonte del testo