L'autorita' richiedente deve essere informata tempestivamente del giorno, dell'ora e del luogo in cui la commissione rogatoria sara' eseguita. Detta comunicazione deve essere inviata direttamente all'autorita' richiedente.

Testo vigente dal 27 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-02;342~art10 · fonte del testo