Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si prestano mutualmente assistenza, secondo le modalita' e condizioni definite dalla presente Convenzione, al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro rispettive legislazioni doganali.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art2 · fonte del testo