presente Convenzione sara' ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato contraente. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di produrre effetto tre mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti contraenti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art17 · fonte del testo