[1]La presente Convenzione sara' ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Tunisi. La presente Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. La presente Convenzione potra' essere denunciata in ogni momento; essa cessera' di essere in vigore un anno dopo la sua denuncia da una delle Alte Parti Con traenti.

[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

[3]FATTO A ROMA, il 15 novembre 1967, in sei esemplari di cui due in lingua italiana, due in lingua araba e due in lingua francese, ciascuno dei sei testi facente ugualmente fede. In caso di divergenza fra i testi italiano arabo il test francese prevarra'.

[4]Per la Repubblica italiana FANFANI

[5]Per la Repubblica tunisina MONGI SLIM

[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri Moro

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art48 · fonte del testo