1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di tale scambio. 3. La Convenzione italo-tunisina contro le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio in traffico internazionale della navigazione aerea e marittima firmata a Tunisi il 20 novembre 1969 sara' da considerarsi decaduta e cessera' di produrre i suoi effetti nei confronti delle imposte tunisine o italiane dal momento in cui diverra' efficace nei loro confronti la presente Convenzione in base al precedente paragrafo 2.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;388~art28 · fonte del testo