in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale, del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte degli Stati o dalla Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia. 2. Per ciascuno degli Stati e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia che ratificheranno, accetteranno od approveranno la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica di accettazione di approvazione o di adesione. 3. Per ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26 che deporra' uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrera' in vigore alla piu' lontana delle seguenti due date: il novantesimo giorno dopo detto deposito o alla data alla quale la Convenzione entrera' in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art29 · fonte del testo