1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previsti dalla legislazione di uno dei due Stati, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati. 2. I requisiti richiesti dalla legislazione o dai regolamenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per quanto concerne la legalizzazione dei certificati o di altri documenti devono essere soddisfatti per tutti i certificati o altri documenti da produrre ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. 3. L'attestazione relativa all'autenticita' di un certificato o di un documento, oppure di una copia, da parte delle Autorita' o delle istituzioni competenti di uno Stato sara' ritenuta valida da parte delle autorita' o delle istituzioni competenti dell'altro Stato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art24 · fonte del testo