Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di una Parte contraente per conto della istituzione dell'altra Parte in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 46.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art17 · fonte del testo