presente Accordo si applica altresi' agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, dagli investitori di uno degli Stati Contraenti sul territorio dell'altro a condizione che essi investimenti siano conformi alle leggi e regolamenti applicabili in quest'ultimo Stato, alla data di firma del presente Accordo.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;335~accordo-art11 · fonte del testo