dell'Accordo Il presente Accordo si applichera' altresi' agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori dell'una Parte Contraente nel territorio dell'altra, purche' regolarizzati o riconosciuti essere in conformita' con le disposizioni del presente accordo e con le disposizioni di legge vigenti, alla predetta data di entrata in vigore, nella Parte Contraente destinataria degli investimenti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;709~accordo-art10 · fonte del testo