uno Stato Contraente od una delle sue Istituzioni pubbliche conceda una garanzia contro rischi non-commerciali per un investimento effettuato da suoi investitori nel territorio dell'altro Stato Contraente, quest'ultimo dovra' riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori allo Stato Contraente garante e la surrogazione non andra' oltre il diritto originario degli investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi allo Stato Contraente in virtu' di tale surrogazione, si applicheranno gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;335~accordo-art7 · fonte del testo