- Pluralita' di richieste 1. Se la Parte richiesta riceve piu' di una richiesta ai sensi della Sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralita' di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie. 2. In caso di pluralita' di domande a norma della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunita' di consultarsi con le Parti richiedenti.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art29 · fonte del testo