- Informazioni 1. La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente: a. dall'attivita' avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo; b. del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta; c. della decisione di rifiutare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo; d. di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che verosimilmente li ritardera' in modo sostanziale; e e. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della Sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria. 2. La Parte richiedente informa prontamente la Parte richiesta: a. di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e b. di qualsiasi accadimento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti da compiersi a norma del presente capitolo non risultino piu' giustificati. 3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a piu' di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art31 · fonte del testo