della Commissione La Commissione e' abilitata ad esaminare tutte le questioni attinenti ai fini della presente Convenzione, ed in particolare:

  • a)In base alle informazioni presentate dalle, Parti in conformita' con l'articolo 20, la Commissione segue l'attuazione della presente Convenzione.
  • b)La Commissione puo' formulare suggerimenti e raccomandazioni generali sull'esame delle informazioni ricevute dalle Parti;
  • c)La Commissione puo' richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni che possono essere attinenti alle funzioni di quest'ultimo;
  • d)La Commissione adotta i provvedimenti che ritiene appropriati per quanto riguarda ogni questione che le viene deferita dall'Organo in applicazione del paragrafo 1 b) dell'articolo 22;
  • e)La Commissione puo', in conformita' con le procedure enunciate all'articolo 12, modificare la Tabella I e la Tabella II; La Commissione puo' richiamare l'attenzione degli Stati che non sono sulle decisioni e le raccomandazioni che essa adotta in virtu' della presente Convenzione affinche' essi prevedano di adottare provvedimenti in conseguenza.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art21 · fonte del testo