[1]della Commissione

[2]La Commissione e competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente convenzione ed in particolare:

  • a)a modificare le tabelle in conformita' con l'articolo 3;
  • b)a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso:
  • c)a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico;
  • d)ad attirare l'attenzione degli Stati che noti sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformita' con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art8 · fonte del testo