[1]Funzioni della Commissione

[2]1. La Commissione puo' esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l'applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine. 2. Le decisioni della Commissione previste all'articolo 2 e all'articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art17 · fonte del testo