dei servizi postali 1. In esecuzione dei loro obblighi derivanti dalle Convenzioni dell'Unione Postale Universale, ed in conformita' con i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni, le Parti prendono provvedimenti per porre fine alla utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito e cooperano a tal fine tra di loro. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono in particolare:

  • a)un'azione coordinata per la prevenzione e la repressione dell'utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito;
  • b)L'adozione e l'attuazione, per mezzo dei servizi di individuazione e di repressione a tal fine abilitati, di tecniche d'inchiesta e di controllo atte a consentire di scoprire nelle consegne postali le spedizioni illecite di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;
  • c)Provvedimenti legislativi che consentano il ricorso a mezzi appropriati per raccogliere le prove necessarie per i procedimenti giudiziari.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art19 · fonte del testo