franche e porti franchi 1. Le Parti applicano, per porre fine al traffico illecito degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II nelle zone franche e nei porti franchi, misure che non saranno meno severe di quelle che applicano nelle altre parti del loro territorio. 2. Le Parti si sforzano:

  • a)di sorvegliare il movimento delle merci e delle persone nelle zone franche e nei porti franchi, ed a tal fine abilitano le autorita' competenti a procedere alla visita dei carichi e delle navi in entrata ed in uscita, comprese le navi da diporto e da pesca, nonche' le aeronavi ed i veicoli e, se del caso a frugare i membri dell'equipaggio ed i passeggeri nonche' i loro bagagli;
  • b)di stabilire e mantenere un sistema che consenta di individuare le spedizioni sospette di contenere stupefacenti, sostanze psicotrope o sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che entrano nelle zone franche e nei porti franchi o ne escono;
  • c)di stabilire e di mantenere sistemi di sorveglianza nei bacini e nei depositi portuali nonche' negli aeroporti e nei posti di frontiera nelle zone franche e nei porti franchi.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art18 · fonte del testo