di applicazione della Convenzione 1. L'oggetto della presente Convenzione e' di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensioni internazionale. Nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, le Parti adottano le misure necessarie, compresi i provvedimenti legislativi e regolamentari compatibili con le disposizioni fondamentali dei loro rispettivi sistemi legislativi interni. 2. Le Parti adempiono ai loro obblighi in virtu' della presente Convenzione in maniera compatibile con i principi della parita' sovrana e dell'integrita' territoriale degli Stati, ed in virtu' del principio di non intervento negli affari interni di altri Stati. 3. Ogni Parte si astiene dall'esercitare sul territorio di un'altra Parte competenze o funzioni che sono esclusivamente riservate alle Autorita' di detta altra Parte dalla sua legislazione nazionale.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art2 · fonte del testo