1. Fatta riserva delle disposizioni del precedente articolo 6, ciascuna Parte contraente rilascera', senza ritardo, l'autorizzazione di esercizio necessaria all'impresa designata dall'altra Parte contraente. 2. Tuttavia, prima di essere autorizzata ad iniziare i servizi concordati, l'impresa designata potra' essere richiesta di fornire la prova alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente che essa e' in grado di soddisfare le condizioni richieste dalle leggi e regolamenti che tale autorita' deve normalmente applicare per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art12 · fonte del testo