1. Le imprese aeree designate indicheranno alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, al piu' tardi sessanta giorni (60) prima dell'inizio dei servizi concordati, la natura del trasporto, i tipi di aeromobili impiegati e gli orari previsti. La stessa regola e' valida per le variazioni successive. 2. Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno, dietro richiesta, alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, tutti i dati statistici regolari o altri dell'impresa designata, che possano essere ragionevolmente richiesti per controllare la capacita' di trasporto offerta dall'impresa designata dalla prima Parte contraente. Tali statistiche conterranno tutti i dati necessari per determinare il volume nonche' l'origine e la destinazione del traffico.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art16 · fonte del testo