[1]Sviluppo degli scambi

[2]1. Le Parti si impegnano a sviluppare, diversificare e aumentare gli scambi reciproci e a migliorare la competitivita' delle produzioni sudafricane sui mercati nazionali, regionali e internazionali. 2. La cooperazione nel settore dello sviluppo degli scambi si concentra sulle seguenti iniziative:

[3](a) l'elaborazione di strategie di sviluppo commerciale adeguate e la creazione di un ambiente commerciale favorevole alla competitivita'; (b) lo sviluppo delle capacita' e la valorizzazione delle risorse umane e delle qualificazioni professionali nell'ambito del commercio e dei servizi di sostegno nei settori sia pubblico che privato, ivi compresa la forza lavoro; (c) gli scambi di informazioni sulle esigenze del mercato; (d) il trasferimento di know how e di tecnologie tramite investimenti e la creazione di joint venture; (e) lo sviluppo del settore privato interessato alle attivita' commerciali, in particolare delle piccole e medie imprese; (f) la creazione, l'adattamento e il rafforzamento di organizzazioni dedite allo sviluppo degli scambi e dei servizi di sostegno; (g) la cooperazione regionale a favore dello sviluppo degli scambi nonche' di infrastrutture e servizi commerciali nell'Africa australe.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art53 · fonte del testo