[1]Settore minerario e minerali

[2]1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a:

[3](a) sostenere e promuovere i provvedimenti politici volti a migliorare le norme di salute e sicurezza nell'industria mineraria e le condizioni di lavoro; (b) rendere accessibili le informazioni riguardanti le risorse minerali e la geoscienza per permettere le attivita' di prospezione e gli investimenti nel settore minerario. La cooperazione deve anche creare un clima reciprocamente vantaggioso per attirare gli investimenti, con particolare riguardo alle PMI (e i gruppi di popolazione precedentemente svantaggiati); (c) sostenere politiche che assicurino lo svolgimento delle attivita' minerarie nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, tenendo conto delle condizioni specifiche del paese e delle caratteristiche del settore minerario; (d) cooperare nella ricerca e sviluppo di tecnologie relative all'estrazione mineraria e ai minerali.

[4]2. La cooperazione riguarda le attivita' intraprese dal Sudafrica nel quadro dell'unita' di coordinamento minerario della Comunita' di sviluppo dell'Africa australe (SADC).

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art58 · fonte del testo