con il Fondo comune per i prodotti di base Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune per i prodotti di base, il Consiglio, trarra' il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi esposti nell'Accordo che istitutisce il Fondo comune per i prodotti di base. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalita' reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art41 · fonte del testo