[1]con il Fondo comune per i prodotti di base

[2]L'Organizzazione trarra' pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base e potra' in particolar modo se del caso stipulare un accordo reciprocamente accettabile con il Fondo comune, in conformita' con i principi enunciati nell'Accordo di istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art23 · fonte del testo