Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune, il Consiglio trarra' il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi qui esposti. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalita' reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art42 · fonte del testo