, accettazione, approvazione 1. Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 dicembre 1986. Tuttavia il Consiglio istituto a termini dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 o il Consiglio istituito a termine del presente accordo potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data. 3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se e' membro esportatore o membro importatore.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art67 · fonte del testo