[1], accettazione, approvazione

[2]1. Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 maggio 1981. Tuttavia il Consiglio istituito a termini dell'accordo internazionale sul cacao dal 1975 o il Consiglio istituito a termine del presente accordo potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data. 3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se e' membro esportatore o membro importatore.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art63 · fonte del testo