[1]Ratifica, accettazione, approvazione.

[2]1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari in conformita' alla loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976; il Consiglio tuttavia potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento per questa data. 3. Ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se e' membro esportatore oppure importatore.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art66 · fonte del testo