Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituira' o designera' uno o piu' organismi incaricati delle iscrizioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 8.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~convenzione-art2 · fonte del testo