1. L'iscrizione dovra' essere effettuata su richiesta del notaio, dell'autorita' pubblica o della persona di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4. 2. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potra' disporre che la domanda di iscrizione, nei casi particolari stabiliti dalla sua legislazione e nelle condizioni fissate da questa, possa essere fatta dal testatore.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~convenzione-art5 · fonte del testo