Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, e' tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti. La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilita', da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~art8 · fonte del testo