Ogni decisione giudiziaria emanata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3 e la relativa esecuzione sara' regolata esclusivamente dalle leggi dello Stato richiesto.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
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Testo vigente dal 16 giugno 1977
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art28 · fonte del testo
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