1. L'esecuzione sara' regolata dalle leggi dello Stato richiesto e tale Stato sara' competente a prendere tutte le decisioni adeguate, quali quelle relative alla liberta' condizionale. 2. Soltanto lo Stato richiedente avra' il diritto di decidere in merito a qualsiasi domanda di revisione della condanna. 3. Entrambi gli Stati possono esercitare il diritto di amnistia o di grazia.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art10 · fonte del testo