Al fine dell'inoltro di un'opposizione e della susseguente procedura, la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale avra' diritto all'assistenza legale nei casi e alle condizioni prescritti dalla legge dello Stato richiesto e, ove opportuno, da quelle dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art27 · fonte del testo