La richiesta di esecuzione sara' corredata dell'originale, o di copia autenticata, della decisione di cui viene chiesta l'esecuzione e di tutti gli altri documenti necessari. L'originale, o la copia autenticata, di tutto o parte del fascicolo processuale verra' inviata allo Stato richiesto, su sua domanda. L'autorita' competente dello Stato richiedente dovra' certificare la pena eseguibile.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art16 · fonte del testo