La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:

  • a)una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticita';
  • b)l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione;
  • c)un documento certificante che la decisione e' passata in forza di cosa giudicata;
  • d)una copia autentica della citazione regolarmente notificata al contumace;
  • e)una traduzione di tutti gli atti sopra menzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art9 · fonte del testo