La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:

  • a)una copia della decisione che contenga i requisiti necessari per la sua autenticita';
  • b)l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;
  • c)un certificato dei cancellieri competenti con l'attestazione che nessuna impugnazione e' stata proposta contro la decisione;
  • d)una copia autentica della citazione della parte rimasta contumace;
  • e)una traduzione completa degli atti suddetti certificata conforme da un traduttore giurato.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art23 · fonte del testo