ARTICOLO III Campo di applicazione Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica Italiana da una parte, ed al territorio della Repubblica Gabonese dall'altra parte. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle attivita' ed ai trasporti legittimamente riservate a ciascuna delle Parti, in particolare ai servizi portuali come il rimorchio, il salvataggio, il pilotaggio nonche' cabotaggio, alla pesca marittima ed alla navigazione interna.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artiii · fonte del testo