[1]Articolo XI

[2]1. I contributi annui dei Governi sono espressi in dollari statunitensi. 2. Ciascun Governo contraente effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in dollari USA o in lire sterline o, se il Governo d'Islanda vi consente, in corone islandesi. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in lire sterline o in corone islandesi sara' determinata dal Consiglio sentiti i Governi interessati. 3. A condizione che l'organizzazione sia rimborsata in dollari USA delle sue spese straordinarie, il Segretario generale versa le somme dovute al Governo dell'Islanda in conformita' agli articoli IX e XII nelle valute in cui i Governi contraenti hanno effettuato i loro versamenti all'Organizzazione, a seconda delle disponibilita'.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artxi · fonte del testo