[1]Articolo X

[2]1. Le somme versate dai Governi contraenti all'Organizzazione in conformita' alle disposizioni dell'articolo VII costituiscono, nella misura in cui non e' necessario utilizzarle per effettuare periodicamente i versamenti al Governo dell'Islanda secondo i termini del presente Accordo, un Fondo di riserva che l'Organizzazione utilizza ai fini del presente Accordo. 2. Il Segretario generale ha facolta' di investire a breve termine le somme provenienti dal Fondo di riserva. Gli interessi derivanti da tali investimenti sono utilizzati per far fronte alle spese straordinarie risultanti dal presente Accordo e sostenute dall'Organizzazione. Se tali interessi non sono sufficienti a far fronte alle suddette spese straordinarie la differenza e' considerata come parte aggiuntiva delle spese reali relative ai Servizi e rimborsate all'Organizzazione sui pagamenti effettuati dai Governi contraenti.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artx · fonte del testo