- Diritto all'esercizio di un'attivita' a fini di lucro sul territorio delle altre Parti Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano: 1 ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti; 2 a semplificare le formalita' in vigore ed a ridurre o sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o i loro datori di lavoro devono pagare; 3 a rendere piu' flessibili, individualmente o collettivamente, le regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri e riconoscono: 4 il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare attivita' a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art18 · fonte del testo