- Diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro, le Parti s'impegnano a prevedere che i crediti di lavoratori derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano garantiti da un istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art25 · fonte del testo