d'integrazione economica regionale 1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i territori delle Parti Contraenti che formano un'organizzazione d'integrazione economica regionale possono essere considerati come un solo territorio. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto, per una organizzazione d'integrazione economica regionale che e' Parte Contraente alla presente Convenzione, di attuare norme particolari applicabili all'uso dei contenitori di un "Pool" sul territorio di detta organizzazione, a condizione che tali norme non siano riduttive delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art8 · fonte del testo