1. Ciascuna Parte Contraente ha diritto di procedere a dei controlli per quanto riguarda l'applicazione corretta della presente Convenzione. 2. I membri del "Pool" aventi la loro sede di affari sul territorio di una Parte Contraente debbono fornire alle autorita' doganali di tale Parte contraente, a loro richiesta, l'elenco del numero di contenitori messi a disposizione del "Pool" nonche' il numero di contenitori di ogni tipo inclusi nel "Pool" sul suo territorio.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art9 · fonte del testo