Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti, che formano un'unione doganale o economica, di adottare delle norme particolari relative alle operazioni di trasporto in partenza o a destinazione dei loro territori o in transito attraverso questi ultimi, a condizione che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art48 · fonte del testo