Se, al 31 dicembre 1979, e' stato negoziato un nuovo accordo ed ha ricevuto il numero di firme richiesto per poter entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non e entrato in vigore provvisoriamente o definitivamente, il presente Protocollo restera' in vigore oltre il 31 dicembre 1979, fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-05-23;291~protocollo-art10 · fonte del testo